ROMA – Con sentenza 215/2022 il giudice di pace di Ivrea ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un’attività di pasticceria avverso un provvedimento prefettizio di chiusura del locale, per un periodo di cinque giorni, per mancata osservanza del dpcm 24 ottobre 2020, per far fronte alla diffusione del Covid, che aveva imposto la chiusura delle attività di ristorazione alle ore 18.
Nella fattispecie – spiega Alessandro Klun, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione – tale provvedimento era stato emesso a seguito di un verbale della Guardia di Finanza in forza del quale era stata accertata la presenza e permanenza di clienti nel locale oltre tale limite di orario.
In relazione a tale limite di orario il giudice ha osservato che si tratta di misura non giustificata da autonome e peculiari esigenze di carattere sanitario ma soltanto “da ulteriore cautela per l’eventuale inosservanza di altra norma da parte dei consociati”, attesa la sussistenza di “apposite disposizioni approntate al fine di contrastare l’assembramento, pienamente operative a prescindere dall’apertura o meno del pubblico esercizio”.
Prosegue osservando altresì la carenza di motivazione dell’atto non essendovi allo stato“riscontri/evidenze tecnico-scientifiche che consentano di comprendere le ragioni del (paventato) maggior rischio di diffusione del contagio negli orari non consentiti”.
Sulla base di tali argomentazioni – rileva Klun – il giudice, in accoglimento dell’opposizione, ha annullato l’impugnato provvedimento, disapplicando il citato Dpcm “nella parte in cui pone limitazioni al normale orario di apertura dei servizi di ristorazione”.