Cronaca 07 Apr 2022 21:15

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE, CHE RESPONSABILITÀ HA IL RISTORATORE?

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE, CHE RESPONSABILITÀ HA IL RISTORATORE?

ROMA – Quale è la responsabilità del ristoratore nel caso in cui il cliente, dopo aver mangiato, avverte i sintomi di un’intossicazione alimentare?

La risposta – spiega Alessandro Klun, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione – non può prescindere da una fondamentale distinzione, ossia quella tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Sotto il primo profilo è bene precisare che quando ordiniamo concludiamo un contratto con il ristoratore il quale, dietro pagamento del conto, si obbliga a consegnare pietanze che devono risultare conformi non soltanto al menù, ma anche al D.lgs. 206/2005 e s.m. o Codice del Consumo art. 129 del Codice del Consumo.

Nel caso in cui il piatto sia difforme, sulla base del medesimo Codice (art. 130), abbiamo diritto, in via alternativa, alla sua sostituzione, ad una riduzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto.

A tal fine, in un eventuale giudizio, è sufficiente dimostrare l’esistenza del contratto e dell’inadempimento del gestore, il quale, per sottrarsi a responsabilità, dovrà dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Diversamente – analizza Klun – l’ipotesi dell’intossicazione alimentare integra gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per cui sarà nostro onere dimostrare che il cibo ingerito ha causato un danno alla salute, ad esempio per negligenza nell’osservanza delle norme in materia di conservazione degli alimenti.

Pertanto, nel caso in cui si verifichi un’intossicazione alimentare, sarà quindi il cliente a dover provare che tale patologia è causalmente dovuta al cibo o alla bevanda somministrata dal titolare e ingerita al ristorante.

Dal canto suo, nell’ipotesi di contenzioso giudiziale, sarà onere del gestore dell’attività convenuta sostenere che nulla ha a che vedere con l’evento dannoso, dimostrando, ad esempio, che gli ingredienti non erano scaduti o mal conservati ovvero che il cliente non gli aveva comunicato un’allergia o patologia.

Concludiamo osservando che in tali casi la responsabilità del titolare dell’attività di somministrazione, ove accertata, può essere civile, in base al citato art. 2043 c.c., ma anche penale, configurandosi la fattispecie del commercio di sostanze nocive ex art. 444 c.p. punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.


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