“Grana” non è un termine generico e può essere usato solo dalla Dop padana. Sentenza a Venezia
VENEZIA – Dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Torino a settembre, che ha dichiarato illegittimo l’utilizzo dei termini “Gran Riserva Italia” nella presentazione di un formaggio a pasta dura da parte di un caseificio piemontese, a ribadire l’uso corretto dell’etichettatura dei prodotti alimentari è intervenuta la Corte d’Appello di Venezia.
Lo rende noto il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano.
La sentenza – resa nota solo in questi giorni – ha respinto l’appello proposto dal caseificio Brazzale e ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, che aveva riconosciuto l’illiceità dell’uso del termine “Grana” in relazione al formaggio “Gran Moravia”.
La Corte ha ribadito, sottolinea il Consorzio, che “Grana” non è un termine generico ma una parte integrante e caratterizzante della Denominazione di Origine Protetta “Grana Padano”, e come tale può essere utilizzato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare Dop.
Richiamando la normativa nazionale del 1955 e la giurisprudenza europea, la Corte ha chiarito che, da quando il legislatore ha riconosciuto la denominazione “Grana Padano”, ogni utilizzo commerciale del termine “grana” riferito a formaggi non conformi costituisce “evocazione indebita e concorrenza sleale”.
Il Consorzio Grana Padano “accoglie con soddisfazione queste motivazioni della pronuncia della Corte di Venezia che rafforzano ulteriormente la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta e il valore del lavoro dei produttori italiani che rispettano rigorosi standard di qualità e tracciabilità”.
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