INTOLLERAZIONE ALIMENTARI, IL RISTORATORE COME DEVE TRATTARE I DATI DEI CLIENTI?
ROMA – Accade più spesso di quanto si possa immaginare che un’attività di somministrazione alimentare si trovi ad acquisire e a gestire, sotto il profilo della riservatezza, dati particolari dei propri clienti.
Sotto questo profilo si pensi alla raccolta, già in sede di prenotazione, e alla successiva conservazione, di informazioni relative ad allergie ed intolleranze alimentari o a diete dettate da motivazioni di carattere religioso.
In particolare, si tratta di dati che vengono trattati allo scopo di informare il personale di sala e cucina su come preparare e servire i piatti prescelti dai propri ospiti, nella maniera corretta e senza rischi per la salute.
Sul piano della tutela della privacy – rileva Alessandro Klun, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione – è pacifico che quelli relativi a intolleranze o allergie alimentari sono indiscutibilmente di dati di carattere sanitario che, come tali, devono essere trattati con particolari cautele da chi opera nel settore ricettivo.
Ciò trova conferma nell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, in sigla Gdpr, in “è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Se tali dati si riferiscono poi a soggetti minori d’età – prosegue l’esperto – il citato provvedimento stabilisce che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei loro dati personali”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento va osservato che l’acquisizione e la conservazione delle informazioni relative alle intolleranze alimentari rappresenta un trattamento di dati particolari, per cui il Gdpr impone al relativo titolare, l’adozione di misure tecniche e organizzative, da segnalarsi anche nel Registro delle attività di trattamento, che consentano di tutelare la riservatezza degli interessati.
Si pensi ad esempio all’utilizzo in sede di prenotazione di strumenti, anche digitali, idonei all’acquisizione e alla registrazione sicura, protetta ed organizzata di tali dati, che consenta il collegamento del nome del cliente all’allergia o intolleranza specifica comunicata, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Gdpr.
Ciò doverosamente precisato va osservato che il conferimento di tali dati presuppone necessariamente il consenso esplicito del cliente, trattandosi di una particolare categoria di dati, in funzione di per una specifica finalità, ossia per instaurare e dare esecuzione al contratto ristorativo concluso con l’operatore della somministrazione (così come rispettivamente in base alle lettere a) e b) dell’art. 6, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679)
Ne consegue che quest’ultimo, in difetto di espresso consenso del cliente al trattamento di tali dati, non potrà eseguire il servizio richiesto.
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