Cronaca 14 Gen 2020 13:24

SCONTRINI ELETTRONICI, FEDAGRIPESCA: “QUALE FUTURO PER GLI OPERATORI DI PICCOLA PESCA?”

SCONTRINI ELETTRONICI, FEDAGRIPESCA: “QUALE FUTURO PER GLI OPERATORI DI PICCOLA PESCA?”

PESCARA – Dal 1 gennaio 2020 il decreto ministeriale che impone l’obbligo dello scontrino elettronico per tutti i negozi e esercizi commerciali è entrato in vigore per tutti i commercianti in italia.

La domanda che molti piccoli imprenditori ittici si stanno ponendo in questi giorni è la seguente: potremo continuare a vendere il nostro prodotto come abitualmente accade in molte marinerie d’Italia alla fine della giornata di pesca?

Ci sono infatti alcune categorie sulle quali non il decreto non và applicato, individuate da un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 10/5/2019.

Ad essere esonerati dall’applicazione del decreto sono “le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi” e la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n.63, ovvero “I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi…”.

Per prodotti agricoli si intendono “i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti“.

L’imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, e la vendita diretta che consente all’imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità.

A tale scopo corre l’obbligo di precisare che il DM 10/11/2011 all’art.3 comma 2 dispone che il decreto in parola non si applica agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.

Lo stesso decreto all’art.5 comma 39 esonera dagli obblighi in esso contenuti, gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.

In buona sostanza, non tutti i produttori ittici sono uguali e le regole non possono essere applicate indistintamente senza tenere in considerazione la tipologia e la specificità dell’attività.

Stiamo parlando della “piccola pesca”, quella per intenderci effettuata con sistemi di pesca altamente selettivi, senza l’uso del motore, che abitualmente vende il proprio pescato direttamente dal peschereccio.

“Sono questi operatori nelle condizioni oggettive di mettere in pratica tale obbligo?” si chiede in una nota la referente abruzzese di FedAgriPesca Paola D’Angelo.

“Va fatta una riflessione e soprattutto va fatta chiarezza, altrimenti un’altra caratteristica delle nostre marinerie sarà cancellata per sempre. Spero si possano mettere in atto misure idonee per preservare questo mestiere. Altrimenti diventerà sono un ricordo e allora diremo: c’era una volta”.


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