“NO” ALLA CANTINA DI PASETTI A CAPESTRANO IN AREA PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO

CAPESTRANO – Doccia fredda sul dibattuto progetto per la realizzazione di una cantina a Capestrano (L’Aquila) perseguito da anni da Domenico Pasetti, patron dell’omonima azienda vinicola e già ai vertici regionali della Coldiretti.
“Una costruzione con un’amplissima superficie (10.000 mq) che si erge mediamente di più di 5 metri sul piano di campagna al centro di una vallata del tutto intatta avrebbe avuto un impatto che finirebbe per compromettere del tutto i valori paesaggistici di uno scenario unico anche per la presenza di pannelli fotovoltaici sulle dorsali delle creste murarie”, scrivono i giudici del tribunale amministrativo regionale (Tar), che nei giorni scorsi hanno così respinto il ricorso, presentato dalla società agricola rappresentata dagli avvocati Renato Ricci, Marcello Russo e Luisa Ebe Russo, contro il Comune e la Soprintendenza dell’Aquila e del cratere.
Pasetti, ricordano i giudici amministrativi nella sentenza, “ha acquistato nel comune di Capestrano vari appezzamenti di terreno estesi complessivamente oltre 30 ettari al fine della produzione e trasformazione delle uve e della realizzazione di una cantina vitivinicola” che “risultano posizionati all’interno del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in ‘zona agricola a sviluppo controllato’ (…) in base al quale è consentito realizzare edifici residenziali, impianti produttivi e quant’altro previsto nell’art. 56, previa acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati”.
L’azienda agricola “ha presentato al Comune di Capestrano un progetto per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola a firma dell’arch. Ettore Sablone, in relazione al quale la Soprintendenza (…) ha espresso parere negativo per l’incompatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico”.
Ne è seguito un estenuante carteggio tra Pasetti, il Comune e la Soprintendenza, con conseguenti modifiche progettuali e relativi pareri negativi da parte di quest’ultima, con il definitivo diniego a costruire arrivato ad ottobre 2019.
“I Piani paesaggistici concorrono, come gli altri strumenti urbanistici, ad introdurre prescrizioni per un armonioso sviluppo di intere zone che si vogliono tutelare per la particolarità ed unicità della loro bellezza”, scrivono nella sentenza Umberto Realfonzo (presidente), Carlo Buonauro (consigliere estensore) e Maria Colagrande (primo referendario), “assolvendo dunque appieno ad una funzione anche urbanistica. Si tratta di strumenti di tutela e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che (…) prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale”.
Gli stessi giudici ricordano che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico (…) non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
Nella sentenza è chiarito anche che “nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” il parere della Soprintendenza ha “natura vincolante”. (m.sig.)
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