PARLARE AD ALTA VOCE AL RISTORANTE È UN REATO

ROMA – Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione dare fastidio ai commensali di un ristorante parlando ad alta voce e utilizzando espressioni volgari, offensive, poco educate, il tutto ripetutamente e per un tempo prolungato e malgrado gli altrui inviti alla moderazione, integra il reato di molestie (Cass. pen, sent. n. 10259/2022 del 07.02.2022 depositata il 23.03.2022).
In particolare – spiega Alessandro Klun, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione – l’art. 660 c.p. punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00 “chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Tornando al provvedimento va precisato che la sentenza trae origine dall’ingresso in un ristorante di alcuni clienti che sin da quel momento intrattenevano conversazioni ad alto volume e che, dinanzi all’invito di altri clienti e del personale di servizio a moderare i toni, inveivano nei loro confronti usando espressioni offensive e spingendosi sino al lancio di sedie e bottiglie di vino. Di qui la querela all’Autorità giudiziaria.
Tralasciando quest’ultima condotta la Suprema Corte ha ritenuto che l’atteggiamento fastidioso sopra descritto tenuto dai tre avventori all’interno del ristorante costituisce molestia meritevole di sanzione penale.
In particolare ha sottolineato che “Quanto, poi, al profilo della qualificazione giuridica dei fatti, i testi hanno descritto, con molta precisione, il tenore delle intemperanze degli imputati, evidenziando come gli stessi avessero fatto “cagnara… con voce molto alta”, disturbando “tutta la sala… insultando anche con parole poco carine…” (così la testimonianza della persona offesa), rivolgendosi alla cameriera con espressioni ingiuriose e hanno, altresì precisato, che tale contegno era percepito dai presenti come molesto (così le dichiarazioni del teste R.); donde la correttezza della sussunzione di tali condotte nello schema delineato dall’art. 660c.p., che deve ritenersi integrato in presenza di un atteggiamento di insistenza eccessiva e fastidiosa ovvero di arrogante invadenza e di intromissione, continua e inopportuna, nell’altrui sfera personale (ex plurimis Sez. 1, n. 7044 del 13/2/1998, Vittorio, Rv. 210723-01), il quale può essere realizzato anche con una sola azione, non avendo il reato di molestia o disturbo alle persone natura di reato necessariamente abituale (Sez. 1, n. 29933 del 8/7/2010, Arena, Rv. 247960-01)”.
Tutto ciò a tutela dell’ordine pubblico in funzione di una civile e serena convivenza.
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