Cronaca 26 Gen 2022 08:14

RISTORANTI, COME VANNO GESTITI I DATI PERSONALI DELLE PRENOTAZIONI?

RISTORANTI, COME VANNO GESTITI I DATI PERSONALI DELLE PRENOTAZIONI?

ROMA – Il lockdown 2020, conseguente alla purtroppo nota crisi sanitaria, ha dato il via ad un processo di accelerazione di un fenomeno precedentemente in corso che si può definire come Food Tech o digitalizzazione delle attività che operano nella somministrazione alimentare: si pensi, ad esempio, alle app e ai software di gestione utilizzati per la prenotazione e l’accoglienza della clientela, per l’asporto, per il delivery.

Il ricorso a simili strumenti – spiega Alessandro Klun, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione (come quello nella foto sotto) – presuppone la richiesta da parte di titolari di tali attività e la trasmissione da parte del fruitore di tali servizi di molteplici dati personali, anagrafici, di contatto, economici, finanziari (si pensi alle transazioni effettuate con strumento di pagamento elettronico)…

Sotto il profilo della privacy, così come disciplinata dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, in sigla Gdpr, come vengono e come dovrebbero essere trattati questi dati?

Preliminarmente – spiega l’esperto – va precisato che l’esercente attività di somministrazione alimentare può acquisire e trattare legittimamente dati personali del cliente – generalità e recapiti, codice fiscale, carte di credito e debito… – ai fini della prenotazione, definizione ed esecuzione del servizio ristorativo, contestualmente informandolo che in relazione ad essi non è richiesto il suo consenso, esclusi, come vedremo, i dati particolari.

Questo – rileva Klun – perché trattasi di dati necessari affinché possa costituirsi un rapporto contrattuale tra cliente e struttura ricettiva, con la conseguenza che quest’ultima, in mancanza di tali dati, potrebbe legittimamente rifiutare il servizio.

A tal fine il titolare dell’attività, al momento della prenotazione, deve fornire al cliente una specifica informativa nella quale vengono indicati il titolare del trattamento, il responsabile e l’eventuale incaricato del medesimo trattamento, finalità e tempi di conservazione dei dati personali comunicati, anche oltre la prestazione contrattuale, e tutte le informazioni, per iscritto o altro mezzo idoneo, relative al trattamento, in modo semplice, trasparente e accessibile.

Per quanto riguarda i dati particolari, ad esempio quelli relativi alla salute, la loro acquisizione da parte dell’esercente la somministrazione presuppone l’esplicito consenso del cliente: così ad esempio nel caso di comunicazione di allergie di cui dovrà tener conto nella preparazione e somministrazione di alimenti.

Ciò in quanto, pur trattandosi di dati non sono essenziali per la conclusione del contratto ristorativo, sono comunque funzionali affinché il cliente possa consumare il pasto: per tale motivo il titolare potrà utilizzarli solo per tali finalità, evitando ogni altra comunicazione o diffusione.

Detto che il consenso del cliente deve essere acquisito per comunicargli iniziative o informazioni di carattere pubblicitario o promozionale, trattandosi di trattamento per finalità di marketing, sussistono fattispecie in cui non è prevista l’acquisizione del suo consenso.

Oltre, come detto, al trattamento di dati necessari alla conclusione del contratto ristorativo, il principio del consenso viene meno nel caso di dati la cui comunicazione è imposta dalla legge in base all’art. 6, par. 1, Gdpr lettera c: in tali casi se il cliente rifiuta di fornire i suoi dati non potrà ricevere la prestazione della struttura.

libro alessandro klun


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