VIDEOSORVEGLIANZA NEI RISTORANTI, QUALE NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY?

ROMA – Sempre più numerosi sono i locali che somministrano cibi e bevande, giuridicamente qualificabili come luoghi privati aperti al pubblico, che installano sistemi di videosorveglianza al proprio interno o nelle aree esterne circostanti.
A tutela della riservatezza della clientela pare legittimo chiedersi nel rispetto di quali normative questi sistemi possono essere attivati e messi in esercizio.
Ferma le necessità di ridurre al minimo l’invasività per la clientela di tali strumenti, va evidenziato – spiega Alessandro Klun, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione – che l’utilizzo di video camere di sicurezza presuppone, sotto il profilo privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, in sigla noto come Gdpr (General Data Protection Regulation), l’esecuzione di specifici adempimenti da parte delle strutture ricettive: informazione della clientela circa la presenza di tali impianti in alcuni spazi della struttura ricettiva attraverso l’installazione di cartelli dedicati che devono recare le indicazioni previsti dal citato Regolamento; sul punto va precisato che il relativo trattamento dati non necessita tuttavia di preventiva acquisizione del consenso considerate le finalità di tutela delle persone e dei beni presenti; informativa integrale sul trattamento dei dati personali esposta nel locale; compilazione del Registro dei Trattamenti; designazione, previa formazione, del soggetto autorizzato al trattamento dei dati acquisiti tramite l’impianto di videosorveglianza; nomina a Responsabile del trattamento del soggetto incaricato della manutenzione dell’impianto avendo egli accesso al sistema; visione diretta delle immagini quale prerogativa esclusiva del personale del locale a tal fine autorizzato.
Nel caso di registrazione delle immagini effettuata tramite videosorveglianza – rileva Klun – è necessario altresì predisporre specifica informativa tramite la quale far conoscere alla clientela che i dati verranno cancellati entro le ventiquattro ore successive alla loro acquisizione (salvo giornate festive o chiusure dell’attività ed in ogni caso non oltre i successivi sette giorni) e che gli stessi non vengono trasmessi a terzi, salvi obblighi di legge o richieste dell’autorità giudiziaria.
Sostieni Virtù Quotidiane
Puoi sostenere l'informazione indipendente del nostro giornale donando un contributo libero.
Cliccando su "Donazione" sosterrai gli articoli, gli approfondimenti e le inchieste dei giornalisti e delle giornaliste di Virtù Quotidiane, aiutandoci a raccontare tutti i giorni il territorio e le persone che lo abitano.