SOMMELIER, L’AVVOCATO DEL VINO EDI DELLA SALA: “NON ESISTE UNA FIGURA LEGALMENTE RICONOSCIUTA”

TERAMO – “Come può avere il sommelier italiano una credibilità internazionale se l’Italia è uno dei pochi Paesi in cui non esiste una figura professionale riconosciuta e regolamentata da una legge nazionale?”.
Il quesito arriva da Edi Della Sala (nella foto sotto), avvocato cassazionista di Teramo (con cittadinanza inglese), specialista in diritto alimentare, consulente legale nel settore wine, food & beverage, wine specialist, sommelier internazionale e ambasciatore dello champagne per l’Italia per la Confrerie du Sabre d’Or.
Per l’ordinamento giuridico italiano la professione di sommelier non è ancora legalmente riconosciuta. Esistono diverse associazioni, alcune storiche e particolarmente blasonate, che organizzano corsi qualificanti al cui termine vengono conferiti attestati abilitanti, pur non esistendo un albo professionale.
“L’assenza di una figura legalmente riconosciuta è un danno per il sistema Italia – specifica il legale a Virtù Quotidiane -. Non è scritto da nessuna parte che per esercitare la professione di sommelier si debba avere un attestato o aver sostenuto un esame. Non c’è una normativa che disciplina la formazione e ciò si traduce in una formazione talvolta poco consona rispetto alle esigenze del settore. Ai corsi attualmente esistenti partecipano addetti ai lavori e in larga parte appassionati, persone che sono fuori dal settore e che vogliono corsi più snelli. C’è stato un trend crescente negli ultimi 10 anni in Italia attorno al mondo del vino questo ha fatto sì che si elevassero in maniera esponenziale questi corsi, che in verità non sono necessari, proprio per la mancanza di una figura legalmente istituita”.
Dal 2008 esiste un disegno di legge proposto dai senatori Gamba, Butti, Saia, Totaro e Amoruso con lo scopo di disciplinare la professione del sommelier. La proposta conterrebbe la definizione della professione; l’istituzione di albi provinciali tenuti dalle camere di commercio; i requisiti per l’esercizio della professione, con modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione professionale. Nella definizione della figura si inserisce anche un distinguo tra sommelier non agronomi e non enologi vietando lo svolgimento degli incarichi di agronomo ai primi ed enologo ai secondi.
“Quel disegno è rimasto lettera morta – aggiunge Della Sala -. Le stesse associazioni in qualche modo si sono opposte. A parte Assoenologi e Aspi (Associazione Sommellerie Professionale Italiana, l’unica associazione che aderisce alla sommellerie internazionale), che si sono dichiarate favorevoli alla normativa, le altre no. Se questa norma prendesse piede, è chiaro che tutte le associazioni verrebbero esautorate – avvisa l’avvocato -. Il fatto che alcune di esse abbiano un riconoscimento del presidente della Repubblica non implica che siano autorizzate a rilasciare un titolo. Il concetto del riconoscimento giuridico del capo dello Stato – continua l’avvocato – attiene all’autonomia patrimoniale: se l’associazione è riconosciuta, dei suoi debiti sociali il presidente non ne risponde, al contrario senza il riconoscimento ne dovrebbe rispondere. In passato persino l’Antitrust è intervenuto sanzionando le associazioni che utilizzavano come pubblicità dei loro corsi proprio questo riconoscimento”.
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